Documento istituzionale
Codice delle sanzioni
Qualora, a seguito di una decisione assunta dal Collegio o dopo aver votato una candidatura, anche attraverso procedure complesse ma necessarie a garantire la massima partecipazione e trasparenza — ad esempio la votazione attraverso il CINECA — un Membro del Collegio non intendesse rispettarne il risultato e decidesse di candidarsi comunque o, in altre occasioni, si comportasse in maniera sostanzialmente opposta a quanto deciso dal Collegio, questo deve essere sospeso dal Collegio, così come è avvenuto per il passato, per un periodo non inferiore a tre anni.
01Tale sospensione deve essere eventualmente valutata dalla Commissione Etica, che deve inderogabilmente esprimere il suo parere entro trenta giorni dall’istanza di sospensione.
02In caso di parere contrario, la decisione deve essere motivata e, comunque, l’Assemblea del Collegio rimane l’unico organo a cui spetta la decisione finale, che dovrà essere votata in tempi brevi.
03Ne consegue evidentemente che il Professore sospeso non potrà rappresentare la Comunità dei Colleghi nel periodo di tale sospensione, sia nelle Società Scientifiche che nelle commissioni di rappresentanza ufficiale.